STATUTO SOCIALE
“Messy Lab, Collettivo di Ceramica Ente del Terzo Settore”
ART. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l’Associazione denominata “Messy Lab, Collettivo di Ceramica Ente del Terzo Settore”, siglabile come “Messy Lab, Collettivo di Ceramica E.T.S.”. L’Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L’utilizzo dell’acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
ART. 2 - SEDE
L'Ente ha sede a Torino (TO) in Via Bernardino Drovetti
ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L’Ente esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.L. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il fine ultimo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale oltreché di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, promuovendo altresì attività istruttive e di formazione di interesse sociale con finalità educativa, tutelando e valorizzando il patrimonio culturale ed il paesaggio, organizzando altresì anche attività turistiche, sempre di interesse sociale e culturale. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l’Ente si propone di:
L’Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse secondo i criteri ed il limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, in riferimento all’articolo 5 comma 1 del D.L. 117/2017, l’Ente individua le seguenti finalità come ambiti principali di azione:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
Nel caso di esercizio di attività diverse di cui all’art. 5 del citato D. Lgs. 117/20217 avranno natura secondaria e strumentali alle attività di interesse generale di cui al precedente comma e la loro individuazione sarà operata dall’organo di amministrazione e saranno inserite nella rendicontazione annuale in apposita sezione.
L’Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all’individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l’Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.
L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Durante la vita dell’Ente è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.
ART. 4 - SOCI
L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato e, se maggiorenni, hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell’Ente. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali e ha diritto ad un voto. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ART. 5 - PATRIMONIO
L’Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell’Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda scritta dell’interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all’interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre:
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell’approvazione della domanda di ammissione da parte dell’organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all’inizio di ogni anno sociale. È onere obbligatorio dell’organo di amministrazione motivare e comunicare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all’interessato. Quest’ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull’istanza di rigetto si pronunci l’assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La qualifica di socio consente di partecipare a tutte le iniziative e le attività dell’Ente nonché di frequentare gli spazi sociali. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'Ente:
A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all’associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all’assemblea mediante comunicazione scritta inviata all’organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell’organo di amministrazione.
ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L’Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Qualora l’Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 117/2017 l’Ente deve redigere il bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio e l’andamento della gestione economico-finanziaria e le modalità di conseguimento delle attività di interesse generale, nonché il bilancio sociale se ne è tenuto.
Se ricorrono le condizioni potrà redigere il solo rendiconto di cassa.
ART. 11 - LIBRI SOCIALI
L’Ente tiene:
Gli organi dell'Ente sono:
ART. 13 - ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest’ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell’Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.
ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l’iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all’atto della convocazione dell’assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.
ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria dei soci:
L’assemblea straordinaria dei soci:
La convocazione dell'assemblea, oltre che dall’organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, può avvenire mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).
ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.
ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili per un massimo di 3 volte devono essere scelti tra gli associati dall’assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra due e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all’Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L’organo di amministrazione dura in carica per un triennio e delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l’anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L’adunanza dell’organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti le questioni irrisolte saranno discusse successivamente in sede assembleare fino al raggiungimento del voto di maggioranza (50%+1).
In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.
ART. 20 - COMPITI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione cura l’ordinaria amministrazione dell’Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell’Ente che non siano espressamente demandati all’assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:
ART. 21 - BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE
Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell’Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d’esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Qualora l’Ente ne sia obbligato secondo le disposizioni di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017 deve altresì predisporre e pubblicare presso il RUNTS il bilancio sociale e la valutazione d’impatto redatto secondo le linee guida predisposte dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Qualora l’Ente sia obbligato per quanto previsto dall’art. 14 c.2 del D.lgs. 117/2017 provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet delle suddette informazioni.
I documenti di cui ai commi precedente dovranno essere pubblicati entro il 30 giugno presso il RUNTS.
ART. 22 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l’organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente anziano.
ART. 23 - RESPONSABILITÀ
Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell’Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge d.lgs. 117/2017 e del codice civile, nei confronti dell’Ente stesso, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.
ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI
Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall’assemblea. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all’organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell’organo di amministrazione, il revisore convocherà l’assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
ART. 26 - DURATA
La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.
ART. 27 - SETTORI E SEZIONI
L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, Associative e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse.
ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l’Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
ART. 29 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell’art. 9 del D.L. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all’assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 30 - NORMA FINALE
Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, la legge n. 106 del 2016, il Decreto Legislativo n. 117 del 2017 nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, e le leggi speciali.
Il presente Statuto è stato approvato durante l’Assemblea Sociale 1/2021 del 09/03/2021.
“Messy Lab, Collettivo di Ceramica Ente del Terzo Settore”
ART. 1 - DENOMINAZIONE
È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l’Associazione denominata “Messy Lab, Collettivo di Ceramica Ente del Terzo Settore”, siglabile come “Messy Lab, Collettivo di Ceramica E.T.S.”. L’Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L’utilizzo dell’acronimo E.T.S. è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.
ART. 2 - SEDE
L'Ente ha sede a Torino (TO) in Via Bernardino Drovetti
ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE
L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L’Ente esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D.L. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con il fine ultimo di organizzare e gestire attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale oltreché di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, promuovendo altresì attività istruttive e di formazione di interesse sociale con finalità educativa, tutelando e valorizzando il patrimonio culturale ed il paesaggio, organizzando altresì anche attività turistiche, sempre di interesse sociale e culturale. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l’Ente si propone di:
- sostenere la valorizzazione della tradizione della ceramica in Italia e nel mondo, organizzando corsi, anche di formazione, rivolti a tutte le età e divulgando altresì i diversi aspetti tecnici, culturali ed antropologici attraverso attività specifiche e scambi culturali a livello nazionale ed internazionale, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati;
- promuovere laboratori didattici ed artistici per bambini di ogni ordine di età in collaborazione con scuole ed Enti pubblici e privati sul territorio italiano e non;
- promuovere la creatività e l’originalità attraverso il sostegno e lo sviluppo di attività manuali, artistiche e artigianali di ogni genere;
- promuovere e favorire lo sviluppo di un turismo responsabile ed ecosostenibile attraverso la progettazione di corsi ed attività culturali legati al mondo della ceramica, escursioni ed attività culturali affini ai principi che definiscono il concetto di “turismo responsabile”;
- curare l’organizzazione di attività sociali ed educative di inclusione, di integrazione, di qualificazione o reinserimento sociale, anche attraverso l’organizzazione e la gestione di laboratori per l’apprendimento di arti e mestieri nonché per lo scambio di conoscenze, esperienze e relazioni;
- promuovere ed organizzare iniziative di supporto in favore di altre organizzazioni che operano per il raggiungimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Per raggiungere tali scopi l’Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, manifestazioni, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche, concerti, rappresentazioni artistiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all’estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live- streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale.
L’Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse secondo i criteri ed il limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto all’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura e curando altresì eventualmente la somministrazione di alimenti e bevande.
In particolare, in riferimento all’articolo 5 comma 1 del D.L. 117/2017, l’Ente individua le seguenti finalità come ambiti principali di azione:
i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.
Nel caso di esercizio di attività diverse di cui all’art. 5 del citato D. Lgs. 117/20217 avranno natura secondaria e strumentali alle attività di interesse generale di cui al precedente comma e la loro individuazione sarà operata dall’organo di amministrazione e saranno inserite nella rendicontazione annuale in apposita sezione.
L’Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all’individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l’Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata.
L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Durante la vita dell’Ente è vietato distribuire utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale a meno che tale possibilità sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.
ART. 4 - SOCI
L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato e, se maggiorenni, hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell’Ente. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali e ha diritto ad un voto. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.
ART. 5 - PATRIMONIO
L’Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell’Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.
ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE
L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione su domanda scritta dell’interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all’interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre:
- fare richiesta compilando l’apposito modulo;
- accettare le norme dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni;
- versare la quota associativa.
In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell’approvazione della domanda di ammissione da parte dell’organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all’inizio di ogni anno sociale. È onere obbligatorio dell’organo di amministrazione motivare e comunicare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all’interessato. Quest’ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull’istanza di rigetto si pronunci l’assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.
ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI
La qualifica di socio consente di partecipare a tutte le iniziative e le attività dell’Ente nonché di frequentare gli spazi sociali. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole dagli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.
ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI
I soci cessano di appartenere all'Ente:
- per decesso;
- per recesso volontario, comunicato in forma scritta all’organo di amministrazione;
- per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo;
- per esclusione e radiazione, deliberata dall’organo di amministrazione, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni.
A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all’associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all’assemblea mediante comunicazione scritta inviata all’organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell’organo di amministrazione.
ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
L’Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Qualora l’Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE
L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs 117/2017 l’Ente deve redigere il bilancio di esercizio, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio e l’andamento della gestione economico-finanziaria e le modalità di conseguimento delle attività di interesse generale, nonché il bilancio sociale se ne è tenuto.
Se ricorrono le condizioni potrà redigere il solo rendiconto di cassa.
ART. 11 - LIBRI SOCIALI
L’Ente tiene:
- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione;
- il libro dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell’Ente.
Gli organi dell'Ente sono:
- assemblea dei soci;
- organo di amministrazione;
- organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D.L. 117/2017);
- revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D.L. 117/2017).
ART. 13 - ASSEMBLEA
L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest’ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell’Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.
ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l’iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all’atto della convocazione dell’assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati.
Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.
ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'assemblea ordinaria dei soci:
- nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio d'esercizio ed il bilancio sociale (quest’ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell’Ente.
L’assemblea straordinaria dei soci:
- delibera sulle modificazioni dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Tutte le deliberazioni dell’assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, saranno inviate via mail agli associati che hanno partecipato all’assemblea. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell’organo di amministrazione, i componenti di quest’ultimo non hanno diritto di voto. L’assemblea può inoltre prevedere l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
La convocazione dell'assemblea, oltre che dall’organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, può avvenire mediante comunicazione affissa sulla bacheca del sito web/blog o dei social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).
ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE
Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita.
In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.
ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO
Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili per un massimo di 3 volte devono essere scelti tra gli associati dall’assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra due e sette e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (non appena verrà istituito) entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D.L. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all’Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L’organo di amministrazione dura in carica per un triennio e delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. Si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l’anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L’adunanza dell’organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti le questioni irrisolte saranno discusse successivamente in sede assembleare fino al raggiungimento del voto di maggioranza (50%+1).
In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.
ART. 20 - COMPITI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
L’organo di amministrazione cura l’ordinaria amministrazione dell’Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell’Ente che non siano espressamente demandati all’assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni:
- cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell’attività di interesse generale promossa e di quant’altro stabilito dallo statuto nonché nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea dei soci;
- attua le deliberazioni dell'assemblea;
- delibera sulla procedura di ammissione dei soci;
- predispone il bilancio d’esercizio, ed il bilancio sociale (quest’ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte;
- stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell’Ente;
- designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell’Ente, determinandone le caratteristiche;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell’Ente;
- convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie;
- delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci;
- propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.
ART. 21 - BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE
Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell’Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse.
Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d’esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.
Qualora l’Ente ne sia obbligato secondo le disposizioni di cui all’art. 14 del D.lgs. 117/2017 deve altresì predisporre e pubblicare presso il RUNTS il bilancio sociale e la valutazione d’impatto redatto secondo le linee guida predisposte dal ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Qualora l’Ente sia obbligato per quanto previsto dall’art. 14 c.2 del D.lgs. 117/2017 provvederà alla pubblicazione sul proprio sito internet delle suddette informazioni.
I documenti di cui ai commi precedente dovranno essere pubblicati entro il 30 giugno presso il RUNTS.
ART. 22 - IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l’organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente anziano.
ART. 23 - RESPONSABILITÀ
Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell’Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge d.lgs. 117/2017 e del codice civile, nei confronti dell’Ente stesso, dei creditori sociali, degli associati e dei terzi.
ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO
L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI
Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall’assemblea. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all’organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell’organo di amministrazione, il revisore convocherà l’assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
ART. 26 - DURATA
La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.
ART. 27 - SETTORI E SEZIONI
L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, Associative e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse.
ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l’Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.
ART. 29 - SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell’art. 9 del D.L. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all’assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 30 - NORMA FINALE
Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, la legge n. 106 del 2016, il Decreto Legislativo n. 117 del 2017 nonché le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, e le leggi speciali.
Il presente Statuto è stato approvato durante l’Assemblea Sociale 1/2021 del 09/03/2021.
PIEMONTE
TORINO via Venasca 19 10138 - Torino (TO) Tel: (+39) 393 00 16 872 Tel: (+39) 340 67 57 983 [email protected] [email protected] OFFICINA DEL LEU via Palestro, 2 (zona centro storico) 10020 - Casalborgone (TO) Tel: (+39) 345 02 64 735 [email protected] |
LIGURIA
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